Con la circolare N.23 del 26 maggio 2016 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di applicazione dell’ammortamento del 140% sull’acquisto di beni strumentali d’impresa introdotto dalla legge di stabilità 2016.

Soggetti interessati
Soggetti titolari di reddito d’impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Tipologia di investimenti
La norma di applica oltre che per l’acquisto dei beni da terzi, in proprietà o in leasing, anche per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.
Per tali beni materiali strumentali nuovi spetta una maggiorazione del “costo di acquisizione” del 40 per cento ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
I beni, conseguentemente, devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

Ambito temporale
La maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione compete per gli investimenti effettuati dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016.

Applicazione del superammortamento
Il beneficio si traduce in un incremento del costo di acquisizione del bene del 40 per cento, che determina un aumento della quota annua di ammortamento (o del canone annuo di leasing) fiscalmente deducibile.

Esempio:
Se nel 2016 si è acquistato un bene del valore di 10.000€ soggetto ad una quota di ammortamento del 20%, allora si potrà avere un ammortamento fiscale nella dichiarazione dei redditi 2017 pari a 2.800€ ossia al 20% di 10.000€ + il 40% di 10.000€ = 20% di 14.000€ = 2.800€

Per approfondimenti: circolare dell’Agenzia delle Entrate

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